Cass. pen. n. 28723 del 13 giugno 2024

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI - Acquisizione delle conversazioni come corpo del reato - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.


In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, utilizzabile in quanto tale nel processo penale, a condizione che integri ed esaurisca la condotta criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituissero corpo del reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., utilizzabili, come tali, nel processo penale i "files" captati in modalità attiva sul telefono cellulare dell'indagato contenenti immagini e video afferenti alla vita privata delle persone offese).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 26307 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 615 bis