Cass. pen. n. 28723 del 13 giugno 2024
Testo massima n. 1
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI - Acquisizione delle conversazioni come corpo del reato - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, utilizzabile in quanto tale nel processo penale, a condizione che integri ed esaurisca la condotta criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituissero corpo del reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., utilizzabili, come tali, nel processo penale i "files" captati in modalità attiva sul telefono cellulare dell'indagato contenenti immagini e video afferenti alla vita privata delle persone offese).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 615 bis