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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 539 del 19 gennaio 1998

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 539 del 19 gennaio 1998

Testo massima n. 1

Il delitto di favoreggiamento personale consiste nel turbamento della funzione giudiziaria e non richiede che le investigazioni dell’autorità siano effettivamente fuorviate, bastando che la condotta dell’agente abbia l’attitudine e possa conseguire lo scopo di aiutare il colpevole a eludere le investigazioni in corso, per effetto anche di un mero sviamento di queste in ordine alla esatta e puntuale ricostruzione dei fatti. Il reato di cui all’art. 378 c.p. è reato di pericolo, e, in quanto tale, rimane integrato da qualsiasi comportamento idoneo, sia pure in astratto, a intralciare il corso della giustizia, sicché nessun rilievo scriminante può allegarsi alla ininfluenza concreta del comportamento del soggetto agente sull’esito delle indagini. Ne deriva che è configurabile il reato qualora il soggetto, esaminato dalla polizia, neghi la conoscenza di fatti a lui noti; né il delitto è escluso dall’eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell’autorità inquirente, dal momento che la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo.

Testo massima n. 2

La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre un nuovo grado di giudizio ed a provocare, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità, in tali ipotesi si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, con la conseguente inidoneità dell’atto a produrre l’impulso necessario per dar vita al giudizio di impugnazione; e ciò a differenza di ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezza dei motivi ovvero alla enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello che sono da considerare sopravvenute e quindi, non ostative all’introduzione di un vaglio, per quanto circoscritto, del thema decidendi.

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