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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8024 del 7 luglio 1998

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8024 del 7 luglio 1998

Testo massima n. 1

La presentazione dell’impugnazione prima del deposito della motivazione della sentenza non è di per sè causa di inammissibilità del gravame per mancata specificità dei motivi, dovendo valutarsi la specificità sulla base delle censure in concreto proposte. La previsione di un dies a quo per l’impugnazione [ art. 585, secondo comma, c.p.p. ] ha il solo scopo di rendere indivisibile il termine finale, ma non quello di fissare un momento prima del quale l’impugnazione non possa essere esercitata. [ Fattispecie in tema di appello ].

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