Cass. pen. n. 8024 del 7 luglio 1998

Testo massima n. 1


La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione della sentenza non è di per sè causa di inammissibilità del gravame per mancata specificità dei motivi, dovendo valutarsi la specificità sulla base delle censure in concreto proposte. La previsione di un dies a quo per l'impugnazione (art. 585, secondo comma, c.p.p.) ha il solo scopo di rendere indivisibile il termine finale, ma non quello di fissare un momento prima del quale l'impugnazione non possa essere esercitata. (Fattispecie in tema di appello).

Normativa correlata