14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4957 del 30 aprile 1994
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in Massimario
Testo massima n. 1
Poiché l’atto di impugnazione nel codice vigente si articola nella dichiarazione e nella contestuale enunciazione di motivi e la mancanza del requisito della specificità dei motivi determina una causa di inammissibilità originaria, rendendo l’atto inidoneo all’introduzione del giudizio. Ne deriva la possibilità di prendere in esame l’eventualità di uno jus superveniens più favorevole. [ Nella specie è intervenuta nelle more la depenalizzazione del reato di costituzione di deposito di g.p.l. ].
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