Cass. pen. n. 5161 del 31 gennaio 1996
Testo massima n. 1
In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente dall'art. 581 c.p.p. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnata non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere su uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.