14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5854 del 23 maggio 1991
Posted at 16:34h
in Massimario
Testo massima n. 1
II «sottotetto» di un edificio in condominio, non essendo incluso tra le parti comuni indicate nell’art. 1117 c.c., non costituisce — in difetto di elementi contrari desumibili dal titolo — oggetto di comunione e, poiché esso, di regola, assolve una funzione isolante protettiva [ dal caldo e dal freddo ] del piano più elevato, di questo costituisce normalmente una pertinenza, qualora non ne sia dimostrata una destinazione diversa.
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