14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2314 del 21 aprile 1997
Testo massima n. 1
In materia di falsità in atti, per poter qualificare come certificato amministrativo, ai sensi dell’art. 477 c.p., un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a ] che l’atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b ] che l’atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell’atto preesistente.
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Testo massima n. 2
In materia di limiti dell’effetto devolutivo dell’appello, che vanno definiti con riferimento ai contenuti oggettivi dei motivi e non alla sola volontà dell’appellante, l’interpretazione del giudice può supplire all’eventuale insufficienza delle indicazioni esplicite al fine di individuare l’esatta portata dell’impugnazione in relazione agli effettivi contenuti della decisione impugnata.
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