Cass. pen. n. 38467 del 22 novembre 2006
Testo massima n. 1
Anche per il difensore la sottoscrizione dell'atto con cui, a norma dell'art. 581 c.p.p., si deve proporre l'impugnazione, è requisito formale indeclinabile dell'atto stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontà, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da esigere, già nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilità in modo certo, attraverso un'inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati. (Nella fattispecie l'atto recava in calce il nome del difensore dattiloscritto ma privo della firma del difensore medesimo).