Cass. pen. n. 31912 del 3 agosto 2007
Testo massima n. 1
La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sè causa di inammissibilità se le censure dedotte si riferiscono ad aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo, e a condizione che il vizio denunziato sia apprezzabile senza necessità di fare ricorso alla motivazione.