Cass. pen. n. 34270 del 10 settembre 2007
Testo massima n. 1
L'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità. (Nel caso di specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva considerato ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, richiamandosi esclusivamente ai contenuti del proprio precedente provvedimento di fermo).