Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3282 del 4 aprile 1987

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3282 del 4 aprile 1987

Testo massima n. 1

L’obbligo della specificazione dei fatti dedotti a prova in articoli separati sui quali i testimoni debbono essere sentiti sussiste anche per il rito del lavoro nel quale il disposto dell’art. 244 c.p.c., avente portata generale, si combina con quello dell’art. 416 nel senso che la mancata osservanza dell’obbligo suddetto comporta altresì violazione di tale ultima norma, nella parte in cui impone che i mezzi di prova siano dedotti «specificamente», e determina la decadenza della prova stessa, salvo che il giudice non ritenga di invitare la parte a meglio formularla o di provvedervi d’ufficio avvalendosi dei poteri di cui all’art. 421 c.p.c., il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze