14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10502 del 7 maggio 2009
Testo massima n. 1
Anche nell’assetto normativo processuale conseguente all’entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 [ e successive modif. ], improntato oltretutto ad un sistema delle preclusioni istruttorie ancor più rigido rispetto al regime processuale precedente, è inammissibile in appello [ salvo il ricorso al rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c., qualora ne sussistano le condizioni ], per il principio dell’infrazionabilità e della contestualità che la caratterizzano, la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, si appalesi preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella già dedotta ed assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo.
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