14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2101 del 8 marzo 1997
Testo massima n. 1
L’inammissibilità di una prova testimoniale per contrasto con le norme che la vietano [ artt. 2722 e 2725 c.c. ] non è sanata dalla mancata tempestiva opposizione della parte interessata perché la sanatoria per acquiescenza riguarda soltanto le decadenze e nullità previste per la prova testimoniale dall’art. 244 c.p.c. [ modalità di deduzione e assunzione della prova, indicazione dei testimoni e loro capacità a testimoniare ], e non anche la prova testimoniale erroneamente ammessa; conseguentemente la relativa eccezione può essere utilmente formulata anche dopo l’espletamento della prova vietata [ nella specie con i motivi di appello, mentre l’assunzione era avvenuta in primo grado ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]