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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1951 del 10 maggio 1995

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1951 del 10 maggio 1995

Testo massima n. 1

Lo specifico mandato ad impugnare, del quale il difensore dell’imputato contumace deve essere munito, ai sensi dell’art. 571, comma 3, c.p.p., deve essere rilasciato nelle stesse forme previste dall’art. 96 c.p.p. per la nomina del difensore. Non è quindi valido il conferimento mediante telegramma.

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