14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3807 del 24 aprile 1997
Testo massima n. 1
La limitazione all’autonomo potere di impugnazione spettante al difensore nel caso in cui l’imputato sia contumace ha lo scopo di garantire — attraverso lo specifico mandato — che questi abbia valutato il suo interesse a non impugnare personalmente, rimettendosi al riguardo alla valutazione del difensore. Ma perché questa garanzia sia assicurata è necessario che il mandato non sia generico mandato a difendere o anche a impugnare, ma contempli espressamente la ipotesi di impugnazione di sentenza: in ciò sta appunto la «specificità» contenutistica del mandato richiesta a pena di inammissibilità dal terzo comma dell’art. 571 c.p.p.
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