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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9902 del 6 ottobre 1998

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9902 del 6 ottobre 1998

Testo massima n. 1

In materia di responsabilità aquiliana, qualora la sentenza di primo grado contenente una statuizione di condanna venga impugnata unicamente sull’accertamento della responsabilità e sull’esistenza del danno, il giudice d’appello, se non accoglie il gravame, non ha il potere di riesaminare i criteri di liquidazione del danno.

Testo massima n. 2

La prova testimoniale e la produzione di verbali di altri giudizi nei quali siano contenute deposizioni testimoniali costituiscono due prove diverse: la prima è una prova orale, la seconda è una prova documentale atipica, rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne consegue che, nel procedimento civile anteriore alla novella di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, la parte – sebbene decaduta dalla prova testimoniale – conserva integra la facoltà di produrre i verbali di causa di un altro giudizio, contenenti le deposizioni delle persone che intendeva far escutere come testimoni.

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