14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 143 del 19 gennaio 1985
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in Massimario
Testo massima n. 1
Per la specificità di una prova testimoniale avente ad oggetto il rilascio da parte di una persona determinata di un determinato documento, prodotto in atti, non è necessaria la trascrizione del contenuto del documento nel capitolo di prova, potendo essere sufficiente l’indicazione della data del documento stesso, ove non risulti dagli atti o dalle allegazioni delle parti che sotto quella medesima data e da quella medesima persona siano stati rilasciati altri documenti.
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