14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9150 del 7 giugno 2003
Testo massima n. 1
L’indicazione dei testimoni può avvenire mediante individuazione indiretta di essi tramite la funzione espletata nell’ufficio o nell’ente di cui fanno parte, a condizione che questa consenta una sicura identificazione della persona che si intende chiamare come testimone, onde consentire all’altra parte, nel rispetto delle regole del contraddittorio, di individuare i testi di cui l’istante intende avvalersi. [ Nella specie, parte ricorrente aveva indicato il capo dell’ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato e la S.C, ritenuta sufficiente tale indicazione, ha cassato la sentenza di merito che con motivazione generica aveva escluso la prova per omessa indicazione dei testi ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]