14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26058 del 20 novembre 2013
Testo massima n. 1
La regola di cui all’art. 244 cod. proc. civ., la quale stabilisce che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare [ e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere interrogata ], va coordinata con il principio della nullità a rilevanza variabile enucleabile dall’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale la nullità può essere pronunciata solo quando l’atto manchi dei requisiti di forma-contenuto indispensabili al raggiungimento dello scopo, cosicché, pur dovendo il teste essere indicato in maniera sufficientemente determinata o comunque determinabile, un’imperfetta o incompleta designazione dei relativi elementi identificativi [ nella specie, del nome del testimone ] è idonea ad arrecare un “vulnus” alla difesa e al contraddittorio solo se provochi in concreto la citazione e l’assunzione di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, così da spiazzare l’aspettativa della controparte.
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