14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10310 del 4 marzo 2004
Posted at 15:32h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’impugnazione [ nella specie, ricorso per cassazione ] proposta dal difensore dell’imputato già deceduto è inammissibile per difetto di legittimazione, ma la declaratoria di inammissibilità non può comportare condanna alle spese né della parte privata, che non è più soggetto del rapporto processuale, né del difensore, il quale, pur non legittimato al gravame, rappresenta tuttavia la difesa tecnica e, pertanto, non essendo egli stesso parte, non può essere soggetto al principio della soccombenza.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]