Cass. civ. n. 1938 del 24 febbraio 1987
Testo massima n. 1
La deduzione della prova per testi non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di adeguata difesa.