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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12292 del 7 giugno 2011

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12292 del 7 giugno 2011

Testo massima n. 1

Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova [ tramite una c.d. “lettura estrapolativa” nell’atto di parte ], contrastandovi il principio della disponibilità della prova.

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