14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4759 del 19 luglio 1980
Testo massima n. 1
La regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi, e non già apprezzamenti o giudizi, deve essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto; ciò, però, non significa che essa non possa esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per la sua stessa percezione. [ Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici del merito potessero avvalersi dell’indicazione testimoniale relativa alla velocità tenuta da un veicolo coinvolto in un incidente stradale ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]