Cass. civ. n. 5460 del 22 agosto 1983

Testo massima n. 1


Poiché la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti o giudizi, il giudice del merito deve negare valore probatorio decisivo alla deposizione testimoniale che si traduca in una interpretazione del tutto soggettiva o in un mero apprezzamento tecnico del fatto, senza indicare dati obiettivi e modalità specifiche della situazione concreta, che possano far uscire la percezione sensoria da un ambito puramente soggettivo e trasformarla in un convincimento scaturente obiettivamente dal fatto. (Nella specie, alla stregua del principio che precede, la Suprema Corte ha reputato corretta la decisione del giudice del merito il quale — in un giudizio diretto al risarcimento del danno conseguito ad una caduta dovuta all'assunta difettosa illuminazione — non aveva riconosciuto valore decisivo alle deposizioni dei testi i quali si erano limitati ad una generica affermazione circa la non sufficienza dell'illuminazione).