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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 598 del 22 gennaio 1987

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 598 del 22 gennaio 1987

Testo massima n. 1

Ove il rappresentante legale di una società, cui sia stato deferito il giuramento decisorio in ordine ad una circostanza attinente al rapporto di lavoro dei dipendenti [ nella specie, effettuazione di lavoro straordinario ] si rifiuti di prestarlo dichiarando di non essere a conoscenza della circostanza suddetta, il giudice del merito deve preliminarmente indagare in ordine al tipo di giuramento deferito, atteso che il rappresentante suddetto può non essere l’autore o il partecipe di fatti che, pur riferentisi alla società, non promanano da lui personalmente. Pertanto, in tale ipotesi, se si tratta di un giuramento de veritate [ perché avente ad oggetto un fatto proprio del rappresentante legale della società ], al detto rifiuto consegue la soccombenza della società per la mancata prestazione del giuramento, se invece il giuramento è de scientia [ perché avente ad oggetto la conoscenza che il rappresentante della società abbia del fatto di un terzo ] soccombente è la controparte sempre che la riferita dichiarazione di non conoscere il fatto sia resa sotto vincolo di giuramento; ferma l’inammissibilità del giuramento ove, pur essendo nella sostanza de scientia, sia stato dedotto nella forma del giuramento de veritate.

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