Cass. civ. n. 344 del 17 gennaio 1979
Testo massima n. 1
Il giudice non può modificare un giuramento de scientia in giuramento de veritate, sia perché le modifiche sostanziali possono essere apportate solo dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale, sia perché l'attendibilità del giuramento deriva anche dalla previsione di sanzioni penali per il caso di mendacio, la cui prova è più difficile quando trattisi di conoscenze indirette anzi che di esperienza personale.