Cass. pen. n. 28474 del 10 luglio 2024
Testo massima n. 1
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sospensione - Reati commessi fra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - Disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 - Applicabilità - Ragioni.
In tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all'art. 2, comma 4, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo previsto dall'art. 11, lett. b), legge cit. e l'art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST.
Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. E CORTE COST.
Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 1 lett. A
Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 161 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis