14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 855 del 26 gennaio 2000
Testo massima n. 1
Per suolo di un edificio condominiale deve intendersi l’area di terreno sita in profondità su cui posano le fondamenta dell’immobile. Pertanto se questo è costruito su un pendio, le superfici situate a piano terra sono necessariamente sfalsate, e quindi è suolo comune non soltanto l’area ove poggia il vano più basso, ma anche quella coperta da ciascun locale posto al piano terra. Ne deriva che il terrapieno su cui è costruito un vano a piano terra, è comune e come tale non può esser attratto nella disponibilità esclusiva di condomino, ancorché la sua proprietà sia situata ad un livello ad esso inferiore.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]