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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4616 del 20 maggio 1987

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4616 del 20 maggio 1987

Testo massima n. 1

In tema di querela di falso, la risposta negativa della parte che ha prodotto la scrittura all’interpello rivolto dal giudice, ai sensi dell’art. 222 c.p.c., se intenda valersi in giudizio del detto documento, può desumersi da un equivalente contegno processuale della parte, quale la mancata comparizione a rispondere e le ammissioni contenute negli scritti difensivi.

Testo massima n. 2

La presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni pignorati, opera solo se ed in quanto i beni siano rinvenuti nella casa di abitazione dello stesso. Pertanto, quando in sede di opposizione di terzo all’esecuzione, risulti che il luogo in cui essi sono stati staggiti non è la casa del debitore, spetta al creditore che intende insistere nell’esecuzione provarne specificamente l’appartenenza al debitore.

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