14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15493 del 5 novembre 2002
Testo massima n. 1
In tema di querela di falso, la mancata comparizione o la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all’interpello rivoltele dal giudice, ai sensi dell’art. 222 c.p.c., equivale a risposta negativa, atteso che, in aderenza alla lettera e allo spirito della norma citata, è richiesta alla parte che ha prodotto il documento impugnato di falso, per la gravità delle conseguenze che ne derivano, una esplicita conferma della volontà di servirsene [ già manifestata con la produzione del documento stesso, ma non più sufficiente, di per sè sola, nella nuova situazione processuale determinata dalla proposizione della querela, a consentirne l’uso ] e dunque un’esplicita risposta affermativa all’interpello, alla quale non è dato sopperire con un comportamento decisamente equivoco, quale è la renitenza o il silenzio.
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