14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12012 del 6 novembre 1992
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi in cui la causa sia stata rimessa dall’istruttore al collegio, per la sola decisione in ordine alla questione incidentale relativa all’istanza di verificazione di scrittura privata disconosciuta [ art. 220 c.p.c. ], è nulla, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza che abbia deciso la causa anche nel merito, nonostante la parte non avesse formulato le proprie conclusioni definitive e non avesse svolto le sue difese nel merito, atteso che il principio dettato dall’art. 189 c.p.c., secondo cui «la rimessione investe il collegio di tutta la causa», riguarda le diverse ipotesi in cui la causa sia stata rimessa al collegio a norma dell’art. 187 comma 2 per la decisione superata di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito.
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