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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20067 del 30 settembre 2011

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20067 del 30 settembre 2011

Testo massima n. 1

L’azione proposta dal curatore per far valere l’inefficacia, ex art 64 legge fall., della costituzione del patrimonio familiare effettuata dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento ha natura dichiarativa e, perciò, non è soggetta a prescrizione.

Testo massima n. 2

La nullità della sentenza di primo grado, conseguente al vizio di notificazione dell’atto di citazione [ nella specie, in riassunzione e notificato alla parte, invece che al suo procuratore ] non può essere prospettata in sede di comparsa conclusionale, dovendo essere fatta valere con l’ordinario mezzo d’impugnazione dell’appello, ancorchè a norma dell’art. 327, secondo comma, c.p.c., poichè si converte in motivo d’impugnazione, ai sensi dell’art. 161 c.p.c.; ne consegue che l’omessa deduzione osta alla possibilità di far valere successivamente tale nullità in sede di legittimità.

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