14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3862 del 7 giugno 1988
Testo massima n. 1
La presunzione legale di proprietà comune di alcune parti dell’edificio in condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all’uso comune del manufatto, sia nell’attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa il condominio dalla prova del suo diritto ed in particolare dalla cosiddetta probatio diabolica, con la conseguenza che quando un condomino pretenda l’appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell’art. 1117 c.c. [ la cui elencazione non è tassativa ] è onere dello stesso condomino, onde vincere detta presunzione, dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia sufficiente il suo titolo di acquisto ove lo stesso non contenga in modo chiaro ed inequivocabile elementi utili ad escludere la condominialità del bene.
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