Cass. civ. n. 7803 del 20 dicembre 1986
Testo massima n. 1
La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.) costituisce una facoltà rimessa all'insindacabile discrezionalità del giudice del merito ed è limitata al caso in cui le informazioni richieste riflettano atti e documenti dei quali solo l'amministrazione sia in possesso in relazione all'attività da essa svolta in ordine ai singoli rami e a determinati oggetti.