14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7803 del 20 dicembre 1986
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in Massimario
Testo massima n. 1
La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione [ art. 213 c.p.c. ] costituisce una facoltà rimessa all’insindacabile discrezionalità del giudice del merito ed è limitata al caso in cui le informazioni richieste riflettano atti e documenti dei quali solo l’amministrazione sia in possesso in relazione all’attività da essa svolta in ordine ai singoli rami e a determinati oggetti.
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