14 Mag Cassazione civile sentenza n. 1668 del 29 aprile 1957
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in Massimario
Testo massima n. 1
La convocazione del consulente tecnico in camera di consiglio perché fornisca chiarimenti ed esprima pareri in presenza delle parti costituisce oggetto di facoltà meramente discrezionale del presidente del collegio giudicante, il cui mancato esercizio non può configurarsi come vizio in procedendo.
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