14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6694 del 23 maggio 2000
Posted at 17:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il potere del G.I. di emettere l’ordinanza di condanna al pagamento di una somma di denaro a chiusura dell’istruttoria ex art. 186 quater c.p.c. non incontra limiti anche nell’ipotesi in cui, terminata l’istruttoria e precisate le conclusioni, la causa sia stata rimessa al collegio per la decisione, con la conseguenza che la relativa istanza, presentata al collegio, deve da questo essere rimessa al G.I. per la decisione.
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