14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3434 del 8 marzo 2002
Testo massima n. 1
In caso di emanazione, successivamente alla chiusura dell’istruzione, dell’ordinanza anticipatoria di condanna prevista dall’art. 186 quater c.p.c., la rinuncia dell’intimato alla pronuncia della sentenza, di cui all’ultimo comma del citato articolo, non rientra tra gli atti espressamente riservati alla parte o ad un suo procuratore speciale ex art. 306, secondo comma, dello stesso codice, onde può essere compiuta dal difensore non munito di procura speciale, giacché detta rinuncia si configura, non come un atto di dismissione di un diritto sostanziale, ma come uno strumento di difesa che, determinando la trasformazione della stessa ordinanza in sentenza impugnabile, apre la via alla proposizione immediata dell’appello e dell’istanza di sospensione dell’ordinanza, costituente titolo esecutivo.
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Testo massima n. 2
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna, emanata dal giudice una volta esaurita l’istruzione, l’espressione «parte intimata», di cui al quarto comma dell’art. 186 quater c.p.c., indica, non già la parte cui sia stato intimato il precetto, ma, semplicemente, la parte destinataria dell’ordinanza stessa; pertanto, la parte a cui, nel provvedimento del giudice, viene ordinato il pagamento di somme ovvero la consegna o il rilascio di beni, è subito legittimata, senza dover attendere la notificazione del precetto, ad effettuare la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, ciò che, determinando la trasformazione, quoad effectum, dell’ordinanza anticipatoria in sentenza impugnabile, consente la proposizione tanto dell’appello quanto dell’istanza di sospensione del titolo esecutivo.
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