14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19602 del 29 settembre 2004
Testo massima n. 1
In tema di impugnazione dell’ordinanza anticipatoria di condanna ai sensi dell’art. 186 quater c.p.c., l’attività posta in essere dall’intimato con la notificazione alla controparte dell’atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza e con il deposito in cancelleria dell’atto di rinuncia notificato, cui consegue l’acquisto, per l’ordinanza, dell’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza, costituisce adeguata dimostrazione della legale conoscenza del provvedimento da parte dell’intimato nonché della specifica volontà dello stesso di far acquisire all’ordinanza medesima l’efficacia della sentenza impugnabile; ne deriva che, esclusa l’applicabilità, per l’intimato, del termine lungo di impugnazione, dal momento in cui detta attività si perfeziona – ossia dal deposito in cancelleria dell’atto di rinuncia, notificato, alla sentenza – decorre, per il medesimo intimato, il termine breve di impugnazione. Per la controparte, invece, il termine breve di impugnazione decorre soltanto dal momento in cui sia stata ad essa notificata anche l’ordinanza-sentenza, restando fermo che, ove poi la stessa controparte riceva dall’intimato la notificazione, in luogo dell’ordinanza-sentenza, dell’atto di impugnazione dallo stesso proposto, essa potrà, a sua volta, proporre impugnazione con le forme e nei termini dell’impugnazione incidentale.
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