14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8962 del 12 maggio 2004
Testo massima n. 1
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna, emessa dal giudice una volta esaurita l’istruzione, l’espressione «parte intimata» usata dall’ultimo comma dell’art. 186 quater c.p.c., non sta a designare la posizione della parte in quanto e se fatta destinataria, sulla base dell’ordinanza in questione, dell’atto di precetto ma indica la parte destinataria dell’ordinanza di condanna prevista dal primo comma, tenuta al pagamento per l’efficacia esecutiva del titolo e non per la sua definitività, stante la revocabilità dell’ordinanza con la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero nel giudizio di appello in caso di rinunzia all’emanazione della sentenza. Ne consegue che la parte alla quale, nel provvedimento del giudice emesso ai sensi del primo comma dell’art. 186 quater viene intimato il pagamento di una somma di denaro, è legittimata immediatamente, senza che si renda necessario che le sia notificato il precetto, ad effettuare la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, così determinando la trasformazione quoad effectum dell’ordinanza in sentenza impugnabile.
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