14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 983 del 28 gennaio 2002
Testo massima n. 1
Nei processi cumulativi, il giudice può emettere l’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. quando, in presenza di un litisconsorzio necessario e in caso di richiesta di tutte le parti istanti nei confronti di tutti i convenuti, la medesima definisca tutte le cause; diversamente, può emetterla se le cause siano scindibili, previa separazione — da considerarsi implicitamente disposta con l’ordinanza — e deve, invece, rifiutarla in ipotesi di cause inscindibili; corrispondentemente, emanata l’ordinanza, la stessa acquista efficacia di sentenza e può essere impugnata se tutti gli intimati rinunciano alla sentenza, mentre, in caso di rinuncia solo da parte di alcuni, tale effetto si produce o meno a seconda che le cause siano scindibili o inscindibili.
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