14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2609 del 19 marzo 1994
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in Massimario
Testo massima n. 1
La disciplina del codice civile nel condominio negli edifici deve essere applicata ad ogni parte, bene e servizio comune che rientri, per la sua struttura e destinazione, tra quelli indicati dall’art. 1117 c.c., a nulla rilevando che i piani o porzioni di piano alla cui utilizzazione o migliore utilizzazione le cose servono siano compresi in un edificio unico o in edifici autonomi per effetto di successiva divisione.
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