14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11611 del 22 giugno 2004
Testo massima n. 1
Nei processi cumulativi, qualora il giudice emetta l’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. pronunciando, oltre che sulla domanda della parte richiedente, su quella connessa proposta da altra parte e l’ordinanza venga impugnata sul presupposto che si è trasformata in sentenza, il giudice di appello non può verificare se sussistessero le condizioni per la pronunzia, ove tale questione non sia stata oggetto di censura. Per contro il giudice d’appello deve verificare, anche d’ufficio, se concorrano le condizioni in presenza delle quali l’ordinanza si trasforma in sentenza e diventa impugnabile, trattandosi di verifica relativa all’ammissibilità del gravame.
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Testo massima n. 2
Nell’ipotesi di cause inscindibili [ nella specie, in materia di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale ], qualora il giudice abbia adottato l’ordinanza anticipatoria di condanna per il pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 186 quater c.p.c., nei confronti di tutti i convenuti, deve ritenersi sufficiente a determinare la trasformazione dell’ordinanza in sentenza impugnabile per tutti gli intimati la rinuncia alla sentenza ritualmente effettuata anche da uno solo dei destinatari della condanna, atteso che questa interpretazione della norma meglio realizza la finalità acceleratoria nella prospettiva della durata ragionevole del processo.
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