14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13113 del 15 luglio 2004
Posted at 17:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il termine «intimato» di cui al quarto comma dell’art. 186 quater c.p.c. va inteso in senso atecnico, ossia nel senso di destinatario dell’ordinanza di pagamento, non anche di destinatario del precetto di cui all’art. 480 c.p.c., notificato dalla controparte; la notifica del precetto, pertanto, non costituisce presupposto del procedimento che, con la notifica e il deposito dell’atto di rinuncia alla sentenza, porta ad attribuire all’ordinanza predetta l’efficacia della sentenza impugnabile.
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