14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8917 del 4 giugno 2003
Testo massima n. 1
Nel giudizio di legittimità, le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. sono destinate esclusivamente ad illustrare censure già compiutamente formulate nell’atto di impugnazione, onde non valgono a sanare la radicale carenza di specificità del motivo di ricorso per cassazione.
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Testo massima n. 2
Pronunciata dal giudice istruttore ordinanza d’ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. e revocata, successivamente, soltanto l’efficacia esecutiva dell’ordinanza stessa, il debitore ingiunto, il quale abbia medio tempore pagato la somma portata dall’ingiunzione [ ancora ] provvisoriamente esecutiva a seguito di intimazione ad adempiere contenuta in atto di precetto notificatogli dal creditore, non può instaurare autonomo e distinto [ rispetto al processo in cui è stata emessa l’ordinanza d’ingiunzione ] procedimento di ingiunzione ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. al fine di far valere la propria pretesa restitutoria, atteso che gli errori e/o i vizi afferenti all’ordinanza di ingiunzione ovvero al sub-procedimento nell’ambito del quale essa è stata adottata possono essere emendati esclusivamente in tale ambito, mediante la sua revoca e/o la sua modifica ad opera dello stesso giudice che l’ha pronunciata, oppure nel più ampio ambito della decisione che definisce il giudizio di merito, ed in tali ambiti esclusivamente possono e debbono inserirsi anche le domande restitutorie del debitore ingiunto.
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