14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 81 del 10 gennaio 2012
Testo massima n. 1
Nel regime processuale degli artt. 183 e 184 c.p.c. risultante dalle modifiche di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile alla fattispecie “ratione temporis”, le preclusioni all’esercizio dei poteri processuali, fra i quali quello di chiedere nuovi mezzi di prova, si verificano solo nel momento in cui si conclude la fase della trattazione preparatoria. Ne consegue che, ove le parti abbiano optato per la trattazione scritta ai sensi dell’art. 183, quinto comma, c.p.c., ottenendo dal giudice la concessione dei relativi termini con l’ordinanza che fissa l’udienza per i provvedimenti di cui all’art. 184, primo comma, c.p.c., nel corso di quest’ultima esse hanno la facoltà di chiedere l’assegnazione di un termine per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova; sicché non è tardiva la prova testimoniale articolata per la prima volta entro il termine assegnato dal giudice ai sensi del citato art. 184 c.p.c..
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