Cass. civ. n. 2805 del 10 marzo 2000

Testo massima n. 1


Il divieto di introdurre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado (prima dell'entrata in vigore della «novella» 26 novembre 1990 n. 353), posto a tutela della parte destinataria della domanda stessa, non è sanzionabile pur nella sua rilevabilità d'ufficio, in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte interessata, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio ovvero in un comportamento concludente che ne implichi ineludibilmente l'accettazione.

Testo massima n. 2


Il principio di unicità della prova testimoniale, ricavabile dall'art. 244 secondo comma c.p.c. vecchio testo, vieta che l'una prova e l'altra rispettivamente dedotte in primo grado ed in appello riguardino lo stesso oggetto, onde la prova successivamente dedotta deve concernere a pena di inammissibilità circostanze diverse, distinte dalla precedente.

Normativa correlata