14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15791 del 24 giugno 2013
Testo massima n. 1
Nel sistema delle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. novellati dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, si ha un’inammissibile domanda nuova nel caso in cui l’attore, dopo aver chiesto, nell’atto introduttivo, l’accertamento della simulazione o la revocatoria di un contratto preliminare di compravendita, richieda, nel corso del giudizio, la dichiarazione di simulazione o la revocatoria del contratto definitivo di compravendita stipulato dalle parti in relazione al medesimo immobile, trattandosi di domanda che, avendo ad oggetto un atto negoziale diverso da quello al quale si riferiva la domanda iniziale, presenta diversità di “petitum” e introduce nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]