14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3938 del 23 giugno 1980
Testo massima n. 1
Qualora l’autore modifichi la domanda ampliando il petitum, senza variare il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa, oltre i limiti della competenza per valore del giudice adito, questi, trattandosi di emendatio e non di mutatio libelli, deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere la causa al giudice superiore, senza che possa rilevare l’eventuale clausola di contenimento del valore della domanda nell’ambito della competenza del giudice adito che non implica una rinunzia a qualsiasi successiva pretesa sorgente dallo stesso titolo.
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