14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4283 del 15 maggio 1997
Testo massima n. 1
La rinuncia ai singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all’art. 184 c.p.c. [ modifica della domanda ], non in quella di cui all’art. 306 stesso codice [ rinuncia agli atti del giudizio ], per cui, rispetto ad essa, non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve provenire dalla parte o dal suo procuratore speciale e deve essere fatta verbalmente all’udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l’osservanza di forme rigorose.
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