14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5139 del 22 maggio 1998
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in Massimario
Testo massima n. 1
La domanda di risarcimento dei danni può essere successivamente limitata, anche in grado d’appello, alla richiesta di condanna generica e di rinvio della liquidazione in separato giudizio, quando il consenso della controparte, asserita responsabile [ nella specie ai sensi dell’art. 1337 c.c. ], si possa desumere dalla mancata tempestiva contestazione dell’istanza di scissione dell’accertamento risarcitorio.
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